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Le cambiali sono titoli di credito che
contengono una "promessa" (pagherò) o un "ordine condizionato" (tratta) di
pagamento di una determinata somma ad una precisa scadenza.
La funzione della cambiale è quella di "credito" al compratore tutelando nello
stesso momento il venditore, essendo un titolo esecutivo.
I titoli di credito si classificano in "propriamente detti" nel caso di assegni
e cambiali, titoli di credito di massa in caso di obbligazioni e azioni, titoli
di credito rappresentativi di merci (polizze, fede di deposito).
Nella promessa di pagamento, vengono sempre
specificati due soggetti, ossia l'emittente e il beneficiario.
Nell'ordine condizionato, invece, possiamo avere: beneficiario e trattario
oppure potrebbero anche essere tre, cioè traente, trattario e beneficiario.
La scadenza di una cambiale può essere:
- a giorno fisso
- a vista
- ad un determinato tempo e data
- a un determinato tempo a vista
La cambiale può essere, essendo un titolo di
credito, trasferibile mediante quello che in gergo viene chiamato "girata".
Non dimentichiamoci poi dell'avallo, che
rappresenta una garanzia data a terzi... di conseguenza l'avallante diviene un
co-obbligato. In caso di un mancato pagamento l'ultimo giratario può richiedere
di avviare un'ingiunzione di protesto a un ufficiale giudiziario.
In questo caso, il nome del protestato compare
sull'archivio informatico dei protesti gestito dalla Camera di commercio. Chi ha
richiesto il protesto può anche esercitare l'azione esecutiva e procedere al
recupero crediti contro gli obbligati di regresso o nei confronti dell'obbligato
principale. In entrambi i casi le fasi del recupero crediti sono 3: precetto,
pignoramento beni, vendita dei beni all'asta.

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